Art. 1.

      1. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e ai ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo con eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è equiparata, a decorrere dal 1o gennaio 2008, alla pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, prevista dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.